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D.L. 04/07/2006 n. 223Art. 10 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (( 1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). - 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: «Proposta di modifica unilaterale del contratto», con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente». 2. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. )) Art. 11 - Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni 1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991 n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. 2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989 n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.)) 3. Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del (( regolamento di cui )) al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (( 21 febbraio 1990 n. 300, e successive modificazioni, )) non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione. 4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985 n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) e dal Ministero dello sviluppo economico. 5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le (( camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura )) per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione. Art. 12 - Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale 1. Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale è comunque tenuto a consentire l'accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito. 2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica (( nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali. )) Art. 13 - Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite (( o partecipate )) dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, (( in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, )) nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti (( o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993 n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti. )) 2. Le società (( di cui al comma 1 )) sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. 3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, (( nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, )) le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, entro ulteriori (( diciotto )) mesi. (( I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. )) 4. I contratti conclusi, (( dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, )) in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. (( Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data. )) Art. 14. Integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 1. Al capo II del titolo II della legge 10 ottobre 1990 n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: «Art. 14-bis. - (Misure cautelari). -- 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 (( non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate. )) 3. L'Autorità, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. (( Art. 14-ter. - (Impegni). - 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. )) 2. L'Autorità in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1 può irrogare (( una sanzione )) amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorità può d'ufficio riaprire il procedimento se a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti». 2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria (( può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario. ».)) Art. 14-bis - Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (( 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo codice per i mercati individuati nelle raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche. 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto. )) Art. 15 - Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato 1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: (( 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007. )) Titolo II Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Capo I Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali Art. 16 - Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto- legge 21 febbraio 2005 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005 n. 58, a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
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